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Pubblicato il: 24/07/2017 15:00
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RAEE: le garanzie finanziarie a copertura della gestione

RAEE: il decreto interministeriale 9 marzo 2017, n. 68, ha messo a punto le modalità di prestazione e di calcolo che dovranno essere adottate da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La gestione dei RAEE – Rifiuti da Apparrechiature Elettriche ed Elettroniche – prevede una suddivisione di compiti e responsabilità tra i diversi attori della filiera, a partire dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, passando per i rivenditori fino ai consumatori finali e ai gestori degli impianti di recupero. Tra queste figure, la prima (i produttori di Aee) risulta particolarmente “carica” di responsabilità, secondo un approccio preventivo teso a minimizzare la produzione di rifiuti attraverso una progettazione eco-compatibile che renda più facile il riutilizzo e/o il recupero di componenti. A questi soggetti, infatti, non solo spetta il compito di sostenere i costi della raccolta, del trasporto e del trattamento dei RAEE derivanti dalle apparecchiature prodotte, ma anche di prestare apposite garanzie finanziare (individualmente o tramite sistemi collettivi) per assolvere allo smaltimento dei RAEE anche nell’eventualità di un loro fallimento o irreperibilità (cosiddetti “prodotti orfani”) per evitare che i costi ricadano sulla collettività. Questi obblighi sono stati regolamentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2012/19/UE e, in Italia, dal decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, di recepimento della direttiva, che non ha, tuttavia, definito i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che i produttori devono prestare.

Per colmare questa lacuna è stato recentemente pubblicato il decreto interministeriale 9 marzo 2017, n. 68, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014. Il provvedimento, che si applica ai RAEE domestici, punta a definire i criteri per la garanzia a copertura delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile.

La garanzia deve essere prestata a favore del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con cadenza annuale a partire dalla data di iscrizione al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE o entro 90 giorni dall’entrata in vigore (11 giugno 2017) del D.M. n. 68/2017 e può prevedere una delle seguenti modalità: cauzione valida e reale, fideujussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia finanziaria rilasciata da intermediari. La veridicità della garanzia sarà comunque verificata dal Ministero dell’Ambiente che si avvarrà, a questo proposito, del Centro di Coordinamento RAEE, istituito dagli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 49/2014. Centro al quale, peraltro, i produttori dovranno trasmettere annualmente, in formato digitale, il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ex D.Lgs. n. 49/2014, per l’anno in cui viene prestata la garanzia.

Articolata, infine, risulta la modalità di calcolo delle garanzie per i sistemi, individuali e collettivi, che deve tenere conto: del peso delle apparecchiature domestiche immesse sul mercato da quando è stata prestata la prima garanzia; il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, espresso in euro a chilogrammo; il coefficiente di rischio riferito al sistema individuale di gestione dei RAEE domestici, espresso in percentuale.

In conclusione, in attesa di future integrazioni il nuovo decreto colma una lacuna legislativa, con innegabili riflessi anche dal punto di vista procedurale, aggiungendo un importante tassello al sistema di gestione RAEE.